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Sez. 3, Sentenza n. 17865 del 17/03/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243750 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Integrazione a titolo di colpa - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243750-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie di acquisto, come autonome residenze private, di unità immobiliari facenti parte di complesso turistico - alberghiero). Conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 30, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)