Sez. 3, Sentenza n. 39916 del 01/07/2004 Ud. (dep. 13/10/2004) Rv. 230084 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione edilizia - Elemento soggettivo - Dolo - Necessità - Esclusione - Responsabilità a titolo di colpa - Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)