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Sez. 3, Sentenza n. 39916 del 01/07/2004 Ud. (dep. 13/10/2004) Rv. 230084 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione edilizia - Elemento soggettivo - Dolo - Necessità - Esclusione - Responsabilità a titolo di colpa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230084-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)