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Sez. 3 - , Sentenza n. 15205 del 15/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 278915 - 02

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Integrazione a titolo di colpa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278915-02

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione, sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere commesso anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie relativa alla realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, mediante frazionamenti ed accorpamenti di fondi non contigui, asserviti per soddisfare il requisito della estensione minima del lotto, da parte di soggetti privi del requisito necessario di imprenditore agricolo, nonostante che in detta zona l'accorpamento fosse consentito solo per le necessità di abitazione principale dell'imprenditore agricolo).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)