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Sez. 3, Sentenza n. 38799 del 16/09/2015 Cc. (dep. 24/09/2015) Rv. 264718 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Integrazione a titolo di colpa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264718-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa. (Fattispecie di acquisto, come autonome residenze private, di unità immobiliari facenti parte di complesso turistico - alberghiero).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)