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Sez. 3, Sentenza n. 835 del 10/02/1981 (Rv. 411322 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411322-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - NOZIONE - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I requisiti della comunione tacita familiare consistono in una struttura associativa familiare caratterizzata dalla comunanza di tetto e di mensa e da un'organizzazione interna nonche da un'attivita di lavoro di tutti i partecipanti, diretta e coordinata da un capo, senza necessita di formalita giuridiche e contabili e, in particolare, di un Obbligo di rendiconto. Tali requisiti possono atteggiarsi in modo piu o meno evidente nelle singole fattispecie, subendo attenuazioni anche rilevanti, purche persista l'elemento fondamentale della comunione di vita, di lavoro e di interessi. L'accertamento della sussistenza, in concreto, degli elementi sufficienti per l'inquadrabilita di una determinata fattispecie nella categoria della comunione tacita familiare si risolve in una valutazione di fatto, che e insindacabile in Sede di legittimita, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici. (V 4682/78, mass n 394359; (V 103/71, mass n 349455; (V 1774/70, mass n 347737; (V 2454/67, mass n 329752; (V 2357/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)