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Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 13/10/1967 (Rv. 329752 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - PRESUPPOSTI - LEGAME DI PARENTELA CON CONVIVENZA EFFETTIVA - PATRIMONIO COMUNE - DESUNZIONE PER FACTA CONCLUDENTIA DELLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE CON BENI ANTERIORMENTE APPARTENENTI AD UNO SOLO DEI PARTECIPANTI CHE MANIFESTI LA VOLONTA DI METTERLI A DISPOSIZIONE DELL'INTERO CONSORZIO FAMILIARE E DI DESTINARNE GLI UTILI ALLA FORMAZIONE DI UN PECULIO COMUNE - INCENSURABILITA DEL RELATIVO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329752-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - PRESUPPOSTI - LEGAME DI PARENTELA CON CONVIVENZA EFFETTIVA - PATRIMONIO COMUNE - DESUNZIONE PER FACTA CONCLUDENTIA DELLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE CON BENI ANTERIORMENTE APPARTENENTI AD UNO SOLO DEI PARTECIPANTI CHE MANIFESTI LA VOLONTA DI METTERLI A DISPOSIZIONE DELL'INTERO CONSORZIO FAMILIARE E DI DESTINARNE GLI UTILI ALLA FORMAZIONE DI UN PECULIO COMUNE - INCENSURABILITA DEL RELATIVO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*

La configurabilita della comunione tacita familiare e subordinata non solo all'appartenenza dei partecipanti ad una stessa famiglia, ossia alla circostanza che i partecipanti siano stretti da un vincolo di parentela con convivenza effettiva di tetto e di mensa, ma anche alla esistenza di un patrimonio comune, ossia di un nucleo patrimoniale indiviso, che puo essere tanto originario, quanto costituito successivamente per comune acquisto o apporto negoziale dei singoli partecipanti. Perche il patrimonio comune venga a costituirsi, su bene appartenente anteriormente alla Costituzione del nucleo familiare ad uno solo dei partecipanti, occorre da un lato un atto di volonta anche implicito (ossia desumibile da facta concludentia) di quest'ultimo di mettere il bene a disposizione dell'intero consorzio familiare e dall'altro una comune volonta di destinarne gli utili alla formazione di un peculio comune. L'accertamento della sussistenza di reciproci facta concludentia dai quali si desume il conferimento del bene al consorzio familiare, al detto fine, involge un apprezzamento di fatto di spettanza dei giudici di merito ed insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. (nella specie, i giudici di merito avevano escluso che un'azienda di macelleria di proprieta originaria del marito, fosse stata da questo conferita, dopo il matrimonio, alla propria famiglia con l'intenzione di destinarne gli utili alla formazione di un comune peculio e di renderne partecipe la moglie, rilevando che quest'ultima si era limitata a coadiuvare il marito nella gestione della azienda, in funzione di una collaborazione derivante dal rapporto di coniugio. La Corte suprema, nel rigettare il ricorso, ha enunciato i principi che precedono).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)