Sez. 2, Sentenza n. 6129 del 16/11/1982 (Rv. 423821 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - REQUISITI - COSTITUZIONE DI UN FONDO COMUNE PER EFFETTO DI APPORTI DI CIASCUN FAMILIARE DERIVANTI DA REDDITI AUTONOMAMENTE PERCEPITI COME FRUTTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DIVERSE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - REQUISITI - COSTITUZIONE DI UN FONDO COMUNE PER EFFETTO DI APPORTI DI CIASCUN FAMILIARE DERIVANTI DA REDDITI AUTONOMAMENTE PERCEPITI COME FRUTTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DIVERSE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I requisiti della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 cod. civ. - ora abrogato dall'art. 205 l. 19 maggio 1975 n. 151, riforma del diritto di famiglia - consistono in una struttura associativa familiare caratterizzata dalla comunione di tetto e di mensa e da un'organizzazione interna nonché da un'attività di lavoro di tutti i partecipanti, senza necessità di formalità giuridiche e contabili, e, in particolare, di un Obbligo di rendiconto. Tali requisiti possono atteggiarsi in modo più o meno evidente nelle singole fattispecie, subendo attenuazioni anche rilevanti, purché persista l'elemento fondamentale della comunione di vita, di lavori e di interessi. Pertanto, tale comunione non può ravvisarsi nella Costituzione di un fondo comune per effetto di apporti di ciascun familiare, derivanti da redditi autonomamente percepiti come frutti di attività lavorative diverse, per il difetto dell'elemento essenziale costituito da una comune attività di lavoro ravvisabile solo in presenza di un lavoro associato di tutti i partecipanti alla comunione. (V 835/81, mass n 411322 e 411323 sulla prima parte; (V 131/81, mass n 410529 sulla prima parte; (V 1301/80, mass n 404810 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)