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Sez. L, Sentenza n. 13597 del 23/12/1992 (Rv. 480091 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione e lavoro - Recesso "ante tempus" - Illegittimità - Limiti - Risarcimento del danno - Obbligo del recedente - Misura ex art. 2118 cod. civ. - Inapplicabilità - Dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 863 del 1984 in riferimento all'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480091-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere

Il recesso dal contratto di formazione e lavoro - costituente una "species" del "genus" contratto di lavoro a tempo determinato - è consentito "ante tempus" solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. - rimanendo invece inapplicabile l'art. 2118 stesso codice -, con la conseguenza che il recesso ingiustificato è illegittimo per violazione del termine contrattuale ed obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno cagionato alla controparte, da liquidarsi secondo le regole comuni - e non anche nella misura predeterminata prevista dall'art. 2118 cod. civ., con riguardo alla mancata osservanza del termine di preavviso - senza che ciò comporti dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863 nella parte in cui non prevede, almeno per il lavoratore, la facoltà di recesso dal suddetto contratto anche in difetto di giusta causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)