Sez. L, Sentenza n. 6530 del 09/06/1995 (Rv. 492768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Recesso "ante tempus" - Ammissibilità - Condizioni - Recesso ingiustificato in violazione del termine contrattuale - Conseguente risarcimento integrale del danno - Liquidazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di formazione e lavoro il recesso è consentito "ante tempus" solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., rimanendo invece applicabile l'art. 2118 dello stesso codice, con la conseguenza che il recesso ingiustificato è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni, e che, in particolare, in un rapporto non munito di stabilità né reale né obbligatoria il recesso "ad nutum" esercitato dal datore di lavoro prima della scadenza del termine è illegittimo, e diviene operante solo dalla scadenza anzidetta fino alla quale il lavoratore ha diritto alla retribuzione, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione, e all'indennità di preavviso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)