Sez. 1, Sentenza n. 4530 del 06/05/1999 (Rv. 526074 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Portata - Diritto degli espropriati all'intero indennizzo - Presupposti - Operatività degli stessi nella ipotesi di calcolo dell'indennità di espropriazione in modo virtuale per calcolare la indennità di occupazione legittima - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (sentenza n. 283 del 1993), nei processi pendenti, dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la riduzione del quaranta per cento dell'indennità è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del primo comma del citato art. 5 bis e l'espropriato abbia omesso di accettarla. Per effetto di detta sentenza deve ritenersi, inoltre, che gli espropriati abbiano diritto all'intero indennizzo non solo nelle ipotesi di cessione volontaria del bene, bensì anche qualora si avvalgano della facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria. Tali principi devono essere applicati anche nel caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione vada determinata in modo virtuale al solo fine di calcolare su di essa l'indennità di occupazione legittima, quando all'occupazione stessa non segua un legittimo provvedimento di esproprio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)