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Sez. 1, Sentenza n. 1414 del 14/02/1997 (Rv. 502455 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Cessione volontaria - Mancanza - Indennità - Decurtazione del 40 % - Sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale - Diritti dell'espropriato - Rideterminazione dell'indennità - Obbligo dell'espropriante - Inosservanza - Inapplicabilità della decurtazione.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502455-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 5 bis, secondo comma, legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, nella parte in cui non prevede il diritto di accettare l'indennità con esclusione della riduzione del 40% per i soggetti, già espropriati al momento di entrata in vigore della l. 359 del 1992, nei cui confronti l'indennità di esproprio non sia divenuta incontestabile, come si configura, a favore dell'espropriando, un diritto soggettivo di stipulare la cessione volontaria del bene, sottraendosi così alla riduzione, allo stesso modo deve considerarsi attribuito all'espropriato, nell'impossibilità di addivenire alla cessione, il diritto soggettivo di evitare comunque la decurtazione dell'indennità, con l'accettazione di un'offerta in base ai nuovi criteri, riguardo alla cui formulazione è imposto un corrispondente obbligo a carico dell'espropriante. Ne consegue che in conformità alla "ratio legis" quale emerge dalla lettera della legge e dall'interesse perseguito, la decurtazione del 40% va operata a danno dell'espropriato solo ove la convenzione sull'indennità non sia avvenuta per fatto e colpa di costui, e quindi va esclusa qualora sia mancata da parte dell'espropriante l'offerta di un'indennità commisurata ai nuovi criteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)