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Sez. 1, Sentenza n. 21395 del 04/11/2005 (Rv. 586068 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Legittimazione attiva - Dei soggetti affidatari in base all'istituto di diritto marocchino della "kafalah" - Sussistenza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586068-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE

I soggetti che, in base all'istituto della "kafalah", proprio del diritto interno del Regno del Marocco, hanno in custodia in Italia un minore cittadino di quel Paese, non sono legittimati a proporre opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità del medesimo minore pronunciata dal tribunale per i minorenni. Infatti, posto che la legittimazione ad agire, in quanto istituto di carattere processuale, è regolata dalla legge italiana (art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218), e dunque dall'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo originario, nella specie applicabile "ratione temporis", essendo stata l'efficacia della modifica di esso - introdotta dall'art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - sospesa sino al 30 giugno 2002 dall'art. 1 d.l. 24 aprile 2001, n. 150, conv., con modif., nella legge 23 giugno 2001, n. 240, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dal d.l. 1° luglio 2002, n. 126, conv., con modif., nella legge 2 agosto 2002, n. 175, quindi al 30 giugno 2004 dal d.l. 24 giugno 2003, n. 147, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 200, poi al 30 giugno 2005 dal d.l. 24 giugno 2004, n. 158, conv., con modif., nella legge 27 luglio 2004, n. 188 e, da ultimo, al 30 giugno 2006 dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con modif., nella legge 17 agosto 2005, n. 168), essi non rientrano in alcuna delle categorie di soggetti (privati) legittimati secondo detta norma, non essendo né genitori, né parenti e nemmeno equiparabili al tutore, in quanto la "kafalah" attribuisce agli affidatari un potere-dovere di custodia, ma non attribuisce la tutela, né la rappresentanza legale del minore. Né, manifestamente, l'interpretazione del richiamato art. 17 della legge n. 184 del 1983 nel senso che esso non consenta la legittimazione attiva di soggetti diversi da quelli ivi indicati, contrasta con i principi di cui agli artt. 24, primo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 10, secondo comma, Cost., in relazione alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Legge 03/06/2005 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10 com. 2, Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 30 com. 2, Costituzione art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)