Sez. 3, Sentenza n. 14360 del 19/06/2009 (Rv. 608662 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Procuratore - Esercizio delle funzioni nella circoscrizione oggetto di assegnazione - Notificazioni e comunicazioni in difetto di elezione di domicilio - Effettuazione presso la cancelleria del giudice adito - Esclusione - Al domicilio risultante dall'albo di iscrizione - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
Il procuratore esercente il proprio ministero nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo, ricompreso in detta circoscrizione, dove ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo, riferendosi l'obbligo di procedere a tale elezione, di cui all'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, solo ai procuratori che esercitano il proprio ministero al di fuori della circoscrizione d'appartenenza. Pertanto, nei riguardi del procuratore esercente nella propria circoscrizione che non abbia eletto domicilio nel predetto luogo, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, ma vanno effettuate nel luogo, risultante dall'albo dell'Ordine professionale, in cui il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio a norma degli artt. 10 e 17, primo comma, n. 7, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 com. 1 n. 7 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)