Sez. U, Sentenza n. 947 del 30/12/1999 (Rv. 532627 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ente pubblico non economico di ricerca scientifica (C.N.R.) - Deduzione del carattere subordinato del rapporto instauratosi sulla base di una borsa di studio - Conseguenziale richiesta di costituzione di rendita vitalizia a risarcimento dell'omissione contributiva - Regime antecedente alla privatizzazione della maggior parte dei rapporti di pubblico impiego - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del soggetto che, in relazione a una borsa di studio usufruita presso un istituto di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche) avente lo statuto di ente pubblico non economico deduca la riconducibilità del rapporto al lavoro subordinato, in considerazione delle effettive sue modalità di attuazione, e quindi, lamentato il mancato versamento dei contributi assicurativi, chieda la costituzione di una rendita vitalizia a norma dell'art. 13, l. n. 1338 del 1962; infatti, la natura pubblicistica e non economica del soggetto datore di lavoro è sufficiente - secondo il complesso dei principi affermatisi in materia prima della recente privatizzazione della maggior parte dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti pubblici - alla qualificazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del pubblico impiego (ove non sussistano le eccezionali condizioni dell'adibizione ad una separata struttura di tipo imprenditoriale o della espressa previsione per legge della natura privatistica del rapporto), e, d'altra parte, le domande di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi contributivi, ancorché nella forma della costituzione di una rendita vitalizia, hanno per oggetto obbligazioni direttamente attinenti al rapporto di lavoro, e quindi non riconducibili alla tipologia dei diritti patrimoniali consequenziali, e neanche introducono una causa previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1968 num. 1338 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)