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Sez. 2, Sentenza n. 4113 del 05/02/1982 Ud. (dep. 21/04/1982) Rv. 153331 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL DANNO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - SUSSIDIARIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153331-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL DANNO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - SUSSIDIARIETÀ.*

La sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dalla capacità economica del danneggiato. Tale ultimo elemento ha carattere sussidiario e può quindi essere preso in considerazione solo quando l'accertamento del valore intrinseco degli oggetti non sia sufficiente a stabilire se il danno sia di rilevante gravità. (Conf mass n 151652; (Conf mass n 150459; (Conf mass n 149043).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)