Sez. 5, Sentenza n. 27583 del 09/04/2025 Cc. (dep. 28/07/2025) Rv. 288360-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Termine di dieci giorni per la presentazione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla data di conoscenza o di esecuzione del sequestro - Data cronologicamente anteriore - Rilevanza - Completa esecuzione del sequestro - Irrilevanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
In tema di impugnazioni cautelari reali, il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., decorre dalla data, cronologicamente anteriore tra le due, in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o è stato eseguito il provvedimento, essendo irrilevante il momento di completamento delle operazioni esecutive. (Fattispecie relativa alla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro conservativo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)