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Sez. 2, Sentenza n. 14772 del 16/03/2018 Cc. (dep. 30/03/2018) Rv. 272657 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo di somme di danaro - Termine per la proposizione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla data di conoscenza dell'avvenuto sequestro o della comunicazione dei c.d. " blocchi" effettuati dall'istituto bancario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272657-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)