Sez. 6, Sentenza n. 35620 del 19/07/2011 Cc. (dep. 30/09/2011) Rv. 250791 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza - Individuazione - Dalla esecuzione del sequestro o dalla conoscenza del fatto storico di essa.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il termine perentorio per la presentazione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella diversa nella quale l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento, ma la sola conoscenza della sua esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)