Sez. 5, Sentenza n. 7498 del 04/06/2001 (Rv. 547199 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazione di leasing - Bene concesso in locazione finanziaria - Mancata esistenza del bene o mancata consegna all'utilizzatore - Concedente - Detrazione dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, ove manchino l'esistenza o la consegna del bene, l'operazione di leasing non assolve alla sua funzione fondamentale, che è quella di prestito finalizzato all'acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell'utilizzatore, e l'esborso del concedente si risolve in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità. Quando ciò avviene, l'operazione di leasing non può considerarsi realizzata, con la conseguenza che il concedente non può portare in detrazione la somma che la fattura, rilasciata da colui che appare come fornitore, indichi quale IVA addebitata a titolo di rivalsa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)