Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022 (Rv. 665930 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO | Termine di efficacia del precetto - Sospensione a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Durata.
ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
In virtù del rinvio all'art. 627 c.p.c., da parte dell'art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino alla definizione del giudizio di legittimità.
Cod. Proc. Civ. art. 481 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)