Sez. L, Sentenza n. 2847 del 11/03/1995 (Rv. 491084 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Principio della sospensione del decorso per sopraggiunta malattia ex sentenza costituzionale n. 616 del 1987 - Conseguente principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 616 del 1987 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, l'art. 2109 cod.civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso - deve ritenersi introdotto nell'ordinamento giuridico il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, per cui è possibile il mutamento del titolo dell'assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presuppone una diversa giustificazione di essa; principio che, pur in difetto di una disciplina legislativa di dettaglio, opera in tutte le sue implicazioni e con riferimento ai reciproci rapporti fra tutte le varie ipotesi di sospensione dell'obbligo lavorativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)