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Sez. L, Sentenza n. 2704 del 05/03/1993 (Rv. 481271 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Tardiva comunicazione della malattia insorta nel corso del periodo feriale - Trasformazione dell'assenza in assenza a titolo di malattia per il periodo successivo - Infermità comportante ricovero ospedaliero - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481271-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali

La tardiva comunicazione al datore di lavoro della malattia del lavoratore insorta nel corso del periodo feriale non esclude che l'assenza del medesimo si muti - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 617 del 1987 - in assenza a titolo di malattia quanto al periodo successivo all'effettuata comunicazione dell'infermità, restando imputabile al titolo feriale solo il periodo di assenza anteriore a tale comunicazione; né per l'indicata conversione della causa dell'assenza del lavoro è necessario che si tratti d'infermità che abbia comportato il ricovero ospedaliero, tenuto conto che l'art. 2109 cod. civ. - nel testo risultante dalla citata pronuncia costituzionale (la quale spiega effetto anche in mancanza di una specifica disciplina di dettaglio) - va interpretata (senza che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale) nel senso che l'effetto sospensivo del periodo feriale si verifica in ogni caso di malattia, ancorché non documentata da ospedale pubblico o da clinica privata convenzionata con la struttura pubblica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)