Sez. L, Sentenza n. 6431 del 06/06/1991 (Rv. 472560 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Richiesta di godimento delle ferie o maturazione del diritto alle ferie - Interruzione del periodo di comporto - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
Il periodo di comporto, ai fini dell'art. 2110 cod. civ. e suscettibile d'interruzione sia per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del lavoratore, sia per effetto della maturazione del diritto alle ferie da parte del lavoratore medesimo, ancorché in mancanza di una correlativa richiesta del dipendente ammalato (il cui interesse oggettivo alla prosecuzione del rapporto è postulato dalla norma suddetta), non rilevando in contrario che per disposizione collettiva il periodo delle ferie debba essere scelto di comune accordo con l'azienda, salvo che le parti abbiano inteso riferirsi non alla sola ipotesi tipica di determinazione del periodo feriale, ma anche alla particolare ipotesi di sovrapposizione di ferie e malattia in uno stesso periodo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)