Sez. L, Sentenza n. 2608 del 30/03/1990 (Rv. 466296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DELLE CAUSE DI ASSENZA DAL LAVORO - PERIODO DI COMPORTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE DI GODERE DEL PERIODO FERIALE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DELLE CAUSE DI ASSENZA DAL LAVORO - PERIODO DI COMPORTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE DI GODERE DEL PERIODO FERIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Per effetto della sentenza n. 616 del 1987, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso, deve ritenersi introdotto nell'ordinamento giuridico il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro e cioè della possibilità di mutamento del titolo dell'assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa giustificazione; principio che, in difetto di una disciplina legislativa di dettaglio, opera in tutte le sue implicazioni e con riferimento ai reciproci rapporti fra tutte le varie ipotesi di sospensione dell'Obbligo lavorativo, con la conseguenza che anche il periodo di comporto, ai fini dell'art. 2110 cod. civ., diviene suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso. (V 4275/82, mass n 422251; (V 1892/82, mass n 419736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)