diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 19043 del 31/07/2017 (Rv. 645265 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Dipendenti provenienti da Ministero istruzione e destinati al Ministero istruzione, università e ricerca a seguito di accorpamento - Misure differenziate dell'indennità di amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645265-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori.(Nella specie, dando applicazione al principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che non ha ravvisato disparità di trattamento nella previsione della contrattazione collettiva che ha riconosciuto, in favore dei dipendenti dell’ex Ministero della pubblica istruzione transitati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un'indennità di amministrazione di importo inferiore rispetto a quella spettante, a parità di mansioni e qualifica, al personale dell’ex Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pure transitato nella nuova amministrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)