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Sez. L, Ordinanza n. 24574 del 13/09/2024 (Rv. 672464-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di accorpamento di unità amministrative.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672464-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di parità di trattamento retributivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, ma non quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore. (Nella specie, la S.C., in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi, ha riconosciuto la legittimità delle differenze di trattamento economico accessorio che ne erano derivate, affermando che esse possono dar luogo a una responsabilità solo a titolo risarcitorio della P.A., in caso di suo colpevole ritardo nel provvedere, dopo l'accorpamento, a una nuova graduazione degli incarichi e quantificazione delle relative indennità).

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)