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Sez. L - , Sentenza n. 12334 del 18/05/2018 (Rv. 648967 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento del personale - Delega alla contrattazione collettiva - Conseguenze - Classificazione del personale - Sindacato giurisdizionale sulle scelte delle parti sociali - Esclusione - Principio di non discriminazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648967-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l'eventuale assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di alcuni dirigenti appartenenti al ruolo professionale del SSN volta all'inquadramento nel ruolo sanitario ed alla corresponsione degli emolumenti previsti per i dirigenti di esso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 26, Contr. Coll. 17/10/2008

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)