Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 6 dicembre 1973, causa 140/73
Epigrafe
Nel procedimento 140-73,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
1. DIRECTION REGIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉGION PARISIENNE,
2. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS,
e
3. CARMELA MANCUSO,
4. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 16 dicembre 1958, n. 30),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; M. Sørensen, presidente di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, l'oggetto della domanda e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte hanno dato luogo alla seguente relazione d'udienza:
SENTENZA › In fatto › I — Gliantefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 instaurano, in materia di pensioni di vecchiaia, un sistema di cumulo dei periodi assicurativi e la correlativa ripartizione pro rata delle prestazioni.
paragrafo 2
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha interpretato queste disposizioni nel senso che cumulo e ripartizione pro rata risultano privi di contenuto, qualora in uno Stato membro il diritto alle prestazioni sussista senza che sia necessario tener conto dei periodi maturati in altri Stati membri.
paragrafo 3
Gli artt. 24, 25 e 26 dello stesso regolamento, che hanno ad oggetto l'assicurazione invalidità, dispongono che, qualora un assicurato abbia compiuto dei periodi assicurativi in diversi Stati membri, ove vigevano legislazioni di cui una almeno è di tipo B (e cioè in base alle quali le prestazioni in caso di invalidità sono calcolate con riferimento alla durata dei periodi assicurativi compiuti), si procederà ad applicazione analogica del sistema di cumulo e ripartizione pro rata contemplato dall'art. 27 e dall'art. 28 per le pensioni di vecchiaia.
paragrafo 4
La questione pregiudiziale di cui la Corte di appello di Parigi ha investito la Corte di giustizia, ha per oggetto il quesito del se l'interpretazione data da quest'ultima agli artt. 27 e 28, per quanto riguarda l'ipotesi in cui non si proceda a ripartizione pro rata, valga anche per l'applicazione analogica di questi articoli all'assicurazione invalidità.
paragrafo 5
La Mancuso, appellata nella causa di merito, cittadina italiana, dal 25 novembre 1955 ha fruito, a norma delle leggi francesi, di una pensione d'invalidità, indi a partire dal compimento del suo 60o anno (1o gennaio 1965), di una pensione di vecchiaia.
paragrafo 6
La Caisse regionale d'assurance maladie, informata (nel 1967) del fatto che l'interessata fruiva dal 1o maggio 1964, in Italia (dove aveva lavorato dal 1957 al 1964), di un'altra pensione d'invalidità, modificava la pensione d'invalidità francese per il periodo 1o maggio 1964/1o gennaio 1965, calcolando l'importo della pensione secondo l'art. 28, nn. 1 e 3 del regolamento del Consiglio.
paragrafo 7
Su ricorso della Mancuso, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris rinviava la pratica alla Caisse régionale affinché questa procedesse ad un nuovo calcolo della pensione, da effettuarsi «in base alle sole norme francesi, senza ripartizione pro rata col regime italiano».
paragrafo 8
Avendo la Direction régional de la sécurité sociale e la caisse régionale d'assurance maladie interposto appello, la Corte d'appello di Parigi, ritenendo che nella fattispecie sussistessero problemi di interpretazione del diritto comunitario, con sentenza 3 maggio 1973 ha sospeso il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunziata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 9
«Se la necessaria connessione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 e la loro applicazione complementare e simultanea, quali esistono in fatto di vecchiaia, debbano essere obbligatoriamente trasposti nel campo dell'invalidità. In particolare, se l'art. 28 relativo alla ripartizione pro rata, e più specialmente il n. 3 di detto articolo, si applichi alle pensioni di invalidità, benché per l'acquisto del diritto alla pensione non sia necessario valersi dell'art. 27».
paragrafo 10
La domanda di pronunzia pregiudiziale del 3 maggio 1973, è pervenuta nella cancelleria di codesta Corte il 13 giugno 1973.
paragrafo 11
Previa relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 12
La Direction regionale de la sécurité sociale de la région parisienne, la Commissione ed il governo italiano hanno presentato osservazioni scritte.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Direction régionale de la sécurité sociale
paragrafo 1
Per quanto riguarda la prima questione, la Direction régionale osserva che, a termini dell'art. 26 del regolamento n. 3 del Consiglio (GU 16 dicembre 1958, n. 30, pag. 561) relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, gli artt. 27 e 28 dello stesso regolamento si applicano anche alle prestazioni di invalidità qualora l'una delle legislazioni rilevanti faccia dipendere le prestazioni dalla durata dei periodi assicurativi (legislazione detta di tipo B).
paragrafo 2
Per quanto concerne la seconda questione, la Direction régionale ritiene che il principio giuridico affermato nelle sentenze 15 luglio 1964 (causa 100-63, van der Veen, Raccolta 1964, pag. 1093) e 5 luglio 1967 (causa 1-67 e causa 2-67, Ciechelski e de Moor, Raccolta 1967, pagg. 211 e 231), secondo cui la ripartizione pro rata è esclusa nell'ipotesi di pensione il cui diritto sia stato acquisito grazie ai soli periodi assicurativi maturati in uno Stato membro, non poteva applicarsi alla pensione di invalidità, in ragione delle differenze fondamentali fra la natura dell'evento vecchiaia e quella del rischio di invalidità. A questo proposito, essa assume precipuamente che l'acquisto del diritto alla pensione d'invalidità avviene di regola, e particolarmente in Francia, dopo un periodo di applicazione relativamente breve, di modo che il principio che esclude la ripartizione pro rata troverebbe applicazione molto più sovente che in materia di pensione di vecchiaia e che la sua applicazione potrebbe facilmente creare dei cumuli di prestazioni in relazione ad un unico periodo, cumuli vietati dall'art. 11 del regolamento n. 3. La stessa Corte di giustizia, con la sentenza Ciechelski 5 luglio 1967 (causa 1-67, Raccolta 1967, pag. 211) ha affermato che, in questo caso, si deve fare eccezione al principio da essa stabilito.
paragrafo 3
La Direction regionale de la sécurité sociale ritiene dunque che nella fattispecie l'importo della pensione d'invalidità debba essere calcolato secondo il principio della ripartizione pro rata.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione richiama la giurisprudenza della Corte, in ispecie le sentenze Ciechelski e de Moor, da cui si desume che la ripartizione pro rata di una prestazione è possibile soltanto se il cumulo dei periodi di lavoro maturati in uno o più Stati membri era necessario perché sussistesse il diritto alla prestazione nello Stato membro di cui trattasi. In caso contrario, il ricorso alla ripartizione pro rata sarebbe incompatibile con l'art. 51 del trattato. Il calcolo pro rata temporis di una prestazione può venir effettuato soltanto nello Stato in cui il cumulo dei periodi assicurativi sia stato necessario per l'acquisto del diritto alla pensione.
paragrafo 2
La Commissione osserva che si può, in effetti, condividere con la Direction régionale il timore che l'applicazione alle pensioni di invalidità delle norme in vigore per le pensioni di vecchiaia si risolva in un cumulo di prestazioni. Tra i sei Stati membri cui si applicava il regolamento n. 3, tre in materia di pensioni di invalidità dispongono di una legislazione che non fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla durata dell'assicurazione, mentre la legislazione di un altro tiene conto della durata dell'assicurazione solo per una parte della pensione. Così la giustapposizione di una pensione di completa invalidità ai sensi d'una legislazione di tipo A ad una pensione di tipo B, può condurre ad un cumulo ingiustificato di benefici, nella misura in cui la somma delle prestazioni così liquidate può risultare superiore all'importo teorico più alto, ma anche, in determinati casi, al salario spettante all'interessato prima della realizzazione del rischio.
paragrafo 3
secondo la Commissione, questa obiezione può essere confutata come segue:
paragrafo 4
una recente sentenza della corte (causa 27-71, Keller, sentenza 10 novembre 1971, Raccolta 1971, pag. 885) ha precisato che il vantaggio derivante, per il lavoratore migrante, dall'esclusione, in determinati casi, dal cumulo e dalla ripartizione pro rata, «va attribuito, non già all'interpretazione del diritto comunitario, bensì al sistema attualmente in vigore che, in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, risulta dal semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate».
paragrafo 5
D'altra parte, sebbene la Corte non abbia avuto occasione di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 nell'ipotesi di pensioni d'invalidità, essa ha tuttavia già applicato i detti principi a regimi di pensioni di vecchiaia di tipo identico alle pensioni d'invalidità, in particolare a regimi che prevedono, oltre una parte commisurata alla durata dell'assicurazione, una parte fissa che prescinde dalla durata (sentenza 5 luglio 1967, causa 2-67, de Moor, Raccolta 1967, pag. 231) o anche al caso di legislazioni di tipo A (sentenza 15 luglio 1964, causa 100-63, van der Veen, Raccolta 1964, pag. 1107). Secondo la Commissione, da quest'ultima sentenza si può dedurre, par analogia, che il principio in base al quale la ripartizione pro rata di una prestazione può venir effettuata soltanto qualora, per l'acquisto del diritto, sia previamente necessario il cumulo dei periodi assicurativi, vale anche per il calcolo delle pensioni d'invalidità.
paragrafo 6
Si deve quindi risolvere affermativamente la prima questione.
paragrafo 7
Quanto alla seconda questione, la Commissione sostiene che, tenuto conto del principio sopra richiamato, l'applicazione dell'art. 28, n. 3, del regolamento n. 3 espressamente contemplato dalla Corte d'appello di Parigi, non ha più ragione d'essere. Infatti, questa disposizione, che prevede la concessione di un complemento qualora la somma delle prestazioni calcolate a mente dell'art. 28, nn. 1 e 2, risulti inferiore alla prestazione dovuta in forza della sola legislazione di uno Stato membro, è ormai priva di effetti, giacché se sussiste il diritto ad una prestazione in forza della sola legge di uno Stato membro, questa prestazione va concessa secondo le norme di questa sola legislazione, senza fare applicazione dell'art. 28, nn. 1 e 2.
paragrafo 8
È opportuno anche richiamare l'attenzione sul fatto che, in considerazione dei principi formulati dalla Corte, il regolamento n. 1408/71 del Consiglio, che sostituisce ormai il regolamento n. 3, non ha riportato tale disposizione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni del governo italiano
paragrafo 1
Il governo italiano sostiene che l'insegnamento di codesta Corte in materia di pensioni di vecchiaia appare pienamente valido anche per le pensioni d'invalidità. Qualora in uno Stato membro il diritto alle prestazioni sussista senza che sia necessario tener conto dei periodi maturati in altri Stati membri, l'ente competente di detto Stato non può applicare gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 onde ridurre le prestazioni di cui è debitore in forza della propria legislazione, quanto meno ove tali prestazioni non siano dovute per periodi già considerati nel calcolare le prestazioni corrisposte dall'ente competente di un altro Stato. Da ciò discende che la regola del «pro rata temporis» si deve applicare solo quando il diritto alla pensione sia stato acquistato mediante il cumulo dei periodi assicurativi.
paragrafo 2
Ai fini che qui interessano non sembra, infatti, che tra il diritto ad una pensione d'invalidità ed il diritto ad una pensione di vecchiaia sussistano differenze ontologiche che possano giustificare una diversa disciplina comunitaria. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 26 dello stesso regolamento, le disposizioni comunitarie relative all'assicurazione vecchiaia e morte si applicano per analogia all'assicurazione per invalidità.
paragrafo 3
Preso atto della relazione d'udienza riferita nelle pagine precedenti, si è passati alla fase orale.
paragrafo 4
All'udienza del 6 novembre 1973, il governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, signorina M. J. Jonczy, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 novembre 1973.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 3 maggio 1973, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 1973, la Corte d'appello di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni d'interpretazione vertenti sulla sfera d'applicazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.
punto 2
Dal fascicolo si desume che la signora Mancuso, cittadina italiana, dal 25 novembre 1955 ha fruito, a norma delle leggi francesi sulle prestazioni d'invalidità (riportata all'allegato F al regolamento come di tipo A, cioè in base alle quali le prestazioni in caso d'invalidità sono calcolate, in linea di principio, a prescindere dalla durata dei periodi maturati) di una pensione d'invalidità, indi a partire dal compimento del suo 60o anno (1o gennaio 1965) di una pensione di vecchiaia; tuttavia ella fruisce dal 1o maggio 1964, in Italia, dove aveva lavorato dal 1957 al 1964, di un'altra pensione d'invalidità, liquidata a norma delle leggi italiane (menzionata come di tipo B, e cioè in base alle quali le prestazioni sono calcolate, in linea di principio, sulla base della durata dei periodi maturati).
punto 3
La lite nella causa di merito verte, in sostanza, sulla questione del se, considerata quest'ultima circostanza, l'ente competente francese debitore della pensione d'invalidità abbia la potestà di ridurre quest'ultima, applicando, nel calcolare il suo importo, l'art. 28, nn. 1 e 3 del regolamento n. 3.
punto 4
Le questioni sottoposte al vaglio della Corte mirano precipuamente a puntualizzare i rispettivi rapporti tra gli artt. 26, 27 e 28 del regolamento n. 3 e, più precisamente, ad accertare se la ripartizione pro rata dell'importo delle prestazioni, di cui all'art. 28, in materia di pensioni di vecchiaia e di morte, si applichi alle pensioni d'invalidità, «benché per l'acquisto del diritto alla pensione non sia necessario valersi dell'art. 27».
punto 5
Secondo quanto stabilito dall'art. 26 del regolamento n. 3, gli artt. 27 e 28, relativi alle pensioni di vecchiaia e di morte, sono «applicabili per analogia» alla liquidazione delle prestazioni per invalidità, qualora l'assicurato abbia maturato dei periodi in forza di diverse legislazioni, di cui una almeno sia di tipo B.
punto 6
I regolamenti in materia di previdenza sociale trovano il loro fondamento, la loro cornice ed i loro limiti negli artt. 48 e 51 del trattato, destinati a garantire la libera circolazione dei lavoratori.
punto 7
L'art. 51 del trattato e l'art. 27 del regolamento n. 3 riguardano essenzialmente il caso in cui le leggi di uno Stato membro non attribuirebbero, da sole, all'interessato il diritto alle prestazioni, in ragione dell'insufficiente durata dell'assicurazione.
punto 8
Per ovviare a questo inconveniente, essi stabiliscono, a favore del lavoratore che è stato soggetto successivamente o alternatamente alle leggi di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati a norma delle leggi di ciascuno di questi Stati.
punto 9
Gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 si applicano quindi unicamente in casi ben determinati, non già nelle ipotesi in cui lo scopo perseguito dall'art. 51 è stato raggiunto grazie alle leggi di un solo Stato.
punto 10
Il sistema instaurato dagli artt. 27 e 28 implica l'applicazione complementare e simultanea di queste due disposizioni.
punto 11
Da ciò discende che il calcolo «pro rata temporis» di una prestazione può venir effettuato soltanto qualora, per l'acquisto del diritto alla pensione, sia stato necessario cumulare previamente i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri, ma che esso non può venir effettuato qualora ne possa conseguire una diminuzione delle prestazioni cui l'interessato ha diritto, a norma delle leggi di un solo Stato.
punto 12
Esigenze identiche impongono l'applicazione delle stesse regole allorché il problema verte sull'applicazione analogica degli artt. 27 e 28 alle pensioni d'invalidità.
punto 13
Ciò è tanto più vero in quanto determinate legislazioni nazionali, come ben evidenzia il caso di specie, prevedono la conversione delle pensioni d'invalidità in pensioni di vecchiaia, una volta superato un dato limite d'età.
punto 14
Per quanto riguarda le pensioni d'invalidità, non si potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 28, al di fuori di quella preliminare dell'art. 27, invocando l'esistenza di una divergenza fondamentale tra i sistemi di pensione di vecchiaia e quelli di pensione d'invalidità.
punto 15
In effetti, l'eventuale giustapposizione dei sistemi con e senza periodi si presenta altresì in materia di pensioni di vecchiaia, senza che questa circostanza consenta di effettuare, in contrasto con quanto dispone l'art. 28, il calcolo «pro rata temporis» di una prestazione, anche qualora non si debba procedere all'applicazione simultanea dell'art. 27 al fine dell'acquisto del diritto a questa prestazione.
punto 16
Una diversa interpretazione porterebbe ad una discriminazione a danno del lavoratore migrante in quanto gli attribuirebbe, nella stessa situazione, soltanto diritti minori di quelli riconosciuti al lavoratore che esplica l'intera attività professionale in un solo Stato membro.
punto 17
Se tale interpretazione, in determinate ipotesi, può creare dei cumuli di pensioni, questo vantaggio va attribuito, non già all'interpretazione del diritto comunitario, bensì al sistema attualmente in vigore, il quale, in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, emerge dal semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate.
punto 18
Dall'art. 11 del regolamento n. 3 discende che le legislazioni nazionali possono disciplinare un siffatto problema se trattasi di prestazioni acquisite al di fuori dell'applicazione degli artt. 27 e 28 di questo regolamento.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinnanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee e del governo italiano,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 51 e 177,
visto il regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dalla Corte d'appello di Parigi, con sentenza 3 maggio 1973, afferma per diritto:
L'applicazione per analogia degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 ai casi contemplati dall'art. 26, n. 1, implica che il calcolo «pro rata temporis» delle prestazioni può venir effettuato soltanto qualora per l'acquisto del diritto alla pensione, sia stato necessario cumulare, previamente, i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri.
Firme
Lecourt
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Ó Dálaigh
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 dicembre 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt