diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 960 del 24/02/1978 (Rv. 390294 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - ACCORDO NAZIONALE DEL 15 APRILE 1955 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390294-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - ACCORDO NAZIONALE DEL 15 APRILE 1955 - INAPPLICABILITA.*

L'accordo nazionale 15 aprile 1955 per gli autoferrotramvieri dipendenti dall'industria privata e inapplicabile nella parte relativa alla retribuzione per il servizio prestato nelle giornate di festivita infrasettimanali, risultando la disciplina ivi prevista meno favorevole ai lavoratori di quella dettata dalle leggi n 260 del 1949 e n 90 del 1954. Pertanto, ai detti lavoratori e dovuta la maggiorazione sulla retribuzione prevista dalle leggi citate. (Conf 34/74, mass n 367529).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 15/04/1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)