diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3471 del 27/05/1980 (Rv. 407318 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - MANCATO GODIMENTO DEL SETTIMO GIORNO FESTIVO - LAVORO ESPLETATO IN TALE GIORNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407318-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - MANCATO GODIMENTO DEL SETTIMO GIORNO FESTIVO - LAVORO ESPLETATO IN TALE GIORNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Anche per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione, esaurito il normale periodo lavorativo di sei giorni, qualora il lavoro venga espletato anche nel settimo giorno dedicato al riposo (art 2109 cod civ) esso lavoro va considerato al di fuori dello orario normale ma va retribuito - ove il dipendente lavori nel settimo giorno festivo in base a legittima regolamentazione, fruendo del giorno compensativo di riposo senza alterazione del rapporto di sei giorni lavorativi ed uno di riposo - senza la maggiorazione per lavoro straordinario. Se invece, a causa di apprezzabili esigenze dell'impresa, in relazione all'attivita esercitata, si viene a creare una periodicita della giornata di riposo con una cadenza piu ampia, nel senso che il giorno di riposo non e concesso dopo sei giorni di lavoro, o il dipendente non fruisce del tutto del giorno di riposo compensativo, pur avendo lavorato nella giornata di domenica, lo stesso ha diritto oltre alla remunerazione per il lavoro festivo, alla maggiorazione per il lavoro straordinario avente natura di remunerazione e di indennizzo. (V 960/78, mass nn 390294, 390295, 390296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)