diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1557 del 13/03/1979 (Rv. 397900 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - PRESTAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DI FESTIVITA RELIGIOSE O CIVILI - COMPENSO APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVIZIO PRESTATO NELLE GIORNATE FESTIVE DAGLI AUTOFERROTRANVIERI.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397900-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - PRESTAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DI FESTIVITA RELIGIOSE O CIVILI - COMPENSO APPLICABILE - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVIZIO PRESTATO NELLE GIORNATE FESTIVE DAGLI AUTOFERROTRANVIERI.*

Poiche in base alla legge 27 maggio 1949 n 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954 n 90 - ed ora in base alla legge 5 marzo 1977 n 54 - e riconosciuto a tutti i lavoratori, indistintamente, quali che siano i criteri di Determinazione della loro retribuzione il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro, oltre che in via generale alla domenica, altresi in altri giorni celebrativi di ricorrenze religiose o civili; da cio consegue che ai lavoratori stessi - ove in tali giorni prestino ugualmente la loro attivita - spetta, oltre al riposo compensativo e la normale retribuzione, il compenso per tale specifico lavoro il quale deve essere incrementato con la maggiorazione propria prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo o, in Mancanza, con quella stabilita dalla legge o dalla stessa contrattazione collettiva per il lavoro straordinario. Ogni contraria clausola della contrattazione collettiva e affetta da nullita assoluta per violazione di norme imperative di legge e deve essere disapplicata (art 1418 cod civ). (principio applicato agli autoferrotranvieri dipendenti dalla industria privata soggetti, per quanto riguarda il servizio prestato nelle giornate festive, all'accordo nazionale 15 aprile 1955, meno favorevole della disciplina legislativa contenuta nelle leggi n 260 del 1949 e n 90 del 1954). (V 5783/78, mass n 395595; (V 4982/78, mass n 394723; (V 960/78, mass n 390294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)