Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 25/02/1977 Ud. (dep. 24/11/1977) Rv. 137341 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DI SOTTRARRE BENI ALL'ESECUZIONE CONCORSUALE - NECESSITA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DI SOTTRARRE BENI ALL'ESECUZIONE CONCORSUALE - NECESSITA.*
L'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione o per occultamento e il dolo generico, e consiste nella coscienza e volonta di compiere gli Atti di distrazione o di occultamento, per i quali, sebbene abbiano la sostanza della frode, non e richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori. Ma poiche distrazioni e occultamenti possono verificarsi in momenti diversi ed anche remoti della vita dell'impresa, ai fini del delitto di bancarotta fraudolenta assumono Rilevanza i fatti posti in essere in previsione dell'insolvenza e della probabile dichiarazione di fallimento, perche soltanto in relazione a tali fatti puo sussistere la consapevolezza di sottrarre beni alla esecuzione concorsuale.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)