Sez. U, Ordinanza n. 5463 del 17/03/2004 (Rv. 571272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio - Esclusiva spettanza al sindaco - Conseguenze - Conferimento di procura alle liti da parte di dirigente comunale in virtù di delega sindacale - Legittimità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferma rimanendo la esclusiva spettanza al sindaco - e non anche ai dirigenti dell'ente - del potere di rappresentanza processuale del Comune, deve ritenersi legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale (nella fattispecie, il funzionario titolare dell'"ufficio tributi") in virtù di delega sindacale all'esercizio del suddetto potere, allorché la delega contenga la specificazione, attraverso il richiamo ai soli affari di competenza dell'ufficio di cui il dirigente sia responsabile - in ordine ai quali è perciò dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale chiaramente attribuitigli dall'art. 107 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, - dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò consente, infatti, di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza della delega sindacale, sia che si sia realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 6, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)