Sez. 3, Sentenza n. 4523 del 15/12/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203417 - 01
Pena - Pene pecuniarie - Conversione | Ragguaglio con pena detentiva - Disciplina vigente all'epoca del commesso reato più favorevole al reo - Riferimento - Necessità - Natura sostanziale e non processuale delle disposizioni sul trattamento sanzionatorio - (Fattispecie in tema di applicazione della legge 5 ottobre 1993, n. 402 che ha modificato il criterio di conguaglio tra pene detentive e pecuniarie).
Pena - Pene pecuniarie - Conversione
Allorché il ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie debba aver luogo nel giudizio di cognizione (sia in primo che in secondo grado), occorre fare riferimento alla disciplina vigente all'epoca del commesso reato, se detta disciplina risulti in concreto più favorevole all'imputato, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio, fra cui rientrano le disposizioni di cui all'art. 135 cod. pen. e quelle che regolano le sanzioni sostitutive, ed in particolare quelle di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la legge 5 ottobre 1993, n. 402, che ha modificato il criterio di conguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie di cui all'art. 135 cod. pen., portando il medesimo da lire 25.000 " pro die " a lire 75.000, è applicabile ai reati realizzati successivamente alla sua entrata in vigore, riguardando essa l'entità della pena e quindi la sanzione prevista per la violazione del precetto penale all'epoca della commissione della stessa. Di conseguenza, nell'ipotesi di sentenza di condanna o di applicazione di pena pronunciata dopo la data di entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, per un reato commesso anteriormente a tale data, il giudice, nel sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, in ossequio alla previsione di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., deve applicare - così come nella specie correttamente ha fatto la sentenza impugnata - la normativa previgente più favorevole all'imputato, calcolando per ogni giorno di pena detentiva la somma di lire 25.000 e non già quella di lire 75.000).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)