Sez. 6, Sentenza n. 32882 del 22/06/2011 Cc. (dep. 25/08/2011) Rv. 250888 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sostituzione della pena detentiva in pecuniaria - Ragguaglio ex art.135 cod.pen. - Criterio vigente al momento del fatto - Riferimento - Necessità - Fondamento.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
Ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 si deve fare riferimento, in applicazione dell'art. 4, comma quarto, cod.pen., al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)