Sez. L, Sentenza n. 3231 del 28/05/1985 (Rv. 440901 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OBBLIGO DI DETERMINARE L'OGGETTO DELLA DOMANDA - RICHIESTA DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE ANALITICA E SPECIFICA DI OGNI ELEMENTO TEMPORALE E QUANTITATIVO GIUSTIFICATIVO DI OGNI SINGOLA VOCE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OBBLIGO DI DETERMINARE L'OGGETTO DELLA DOMANDA - RICHIESTA DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE ANALITICA E SPECIFICA DI OGNI ELEMENTO TEMPORALE E QUANTITATIVO GIUSTIFICATIVO DI OGNI SINGOLA VOCE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni dei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 414 cod. proc. civ. - circa l'Obbligo del ricorrente di determinare l'oggetto della domanda, di esporre i fatti e gli elementi di diritto su cui essa si fonda e di indicare i mezzi di prova ed in particolare i documenti offerti in comunicazione - non implicano che la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive debba tradursi nell'indicazione analitica e specifica di ogni elemento temporale e quantitativo giustificativo di ogni singola voce concorrente a formare la somma globale pretesa, giacché la esigenza della Determinazione del petitum è soddisfatta anche dall'esposizione sommaria ma completa dei punti di riferimento per la quantificazione della pretesa, tanto più se tale esposizione sia accompagnata da un analitico conteggio indicato nel ricorso ed a questo allegato, ancorché solo depositato in cancelleria e non notificato. (V 5379/83, mass n 430294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)