Sez. 1, Sentenza n. 627 del 29/01/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172538 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - IMPUTATO DETENUTO PER PROCEDIMENTO PENALE NON ANCORA CHIUSO CON SENTENZA DEFINITIVA - INSTAURAZIONE, SVOLGIMENTO E DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - LEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO AVVERSO IMPOSIZIONE DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - IMPUTATO DETENUTO PER PROCEDIMENTO PENALE NON ANCORA CHIUSO CON SENTENZA DEFINITIVA - INSTAURAZIONE, SVOLGIMENTO E DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - LEGITTIMITÀ - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO AVVERSO IMPOSIZIONE DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*
L'instaurazione, lo svolgimento e la definizione di un procedimento di prevenzione devono ritenersi legittimi rispetto allo stato di detenzione dell'imputato per un procedimento penale non ancora chiuso con sentenza passata in giudicato. Infatti, la pendenza di un procedimento penale non sospende né interrompe lo svolgimento di un procedimento di prevenzione, poiché, ai sensi dell'art. 11 secondo comma, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, soltanto l'esecuzione di una pena interrompe il decorso del termine della misura di prevenzione già applicata. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso sottoposizione a sorveglianza speciale di imputato in stato di custodia cautelare). (V mass n 161719; (V mass n 151412).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)