Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 03/09/1976 (Rv. 381866 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - VERIFICAZIONE - DELEGAZIONE CUMULATIVA PASSIVA - EFFETTI - RIFLESSI SUL CREDITO AMMESSO AL PASSIVO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - VERIFICAZIONE - DELEGAZIONE CUMULATIVA PASSIVA - EFFETTI - RIFLESSI SUL CREDITO AMMESSO AL PASSIVO - ESCLUSIONE.*
La delegazione cumulativa passiva produce una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, in quanto aggiunge un nuovo debitore (delegato) al debitore originario (delegante), e pertanto non e causativa di alcuno di quei diritti di prelazione relativamente ai quali il curatore ed il giudice delegato hanno il dovere, in Sede di approvazione dello stato passivo, di esprimere parere e, rispettivamente, di pronunciare una decisione valevole nell'ambito della procedura fallimentare. Di conseguenza, il provvedimento del giudice delegato, che abbia ammesso il credito, non puo che riguardare la esistenza dello stesso, il suo ammontare, nonche la validita e l'efficacia del titolo onde esso trae origine, ma non anche l'autonomo negozio di delegazione, preordinato dalle parti alla sua Estinzione. (V 345/69, mass n 338346; (V 1338/66, mass n 322661).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)