Sez. L, Sentenza n. 11038 del 12/05/2006 (Rv. 590919 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione Mera contrapposizione di una tesi interpretativa diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito - Motivo di ricorso - Insussistenza - Specifica denunzia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in una controversia avente ad oggetto il diritto di alcuni dipendenti di banca al ricalcolo del premio di rendimento con il computo in esso della indennità di contingenza, tenuto conto della interpretazione letterale del contratto come pure della comune intenzione delle parti, aveva ritenuto che il contratto integrativo aziendale, pur potendo ex Corte cost. n. 124 del 1991 indicizzare qualsiasi elemento retributivo, avesse preferito continuare a regolare la materia in base al meccanismo dell'aumento per quote fisse, anziché ritornare al metodo dell'indicizzazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)