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Sez. 3, Sentenza n. 8932 del 18/04/2006 (Rv. 591344 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Erronea interpretazione della domanda - Omesso esame della domanda - Differenze - Conseguenze - Poteri della Corte di Cassazione.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591344-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In sede di giudizio di legittimità, dall'ipotesi in cui si censura l'interpretazione di una domanda, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte, va tenuta distinta quella in cui se ne lamenti invece l'omesso esame, nel qual caso si verte in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. -vizio non rilevabile d'ufficio-, ponendosi un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)