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Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983 (Rv. 428590 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - PREVISIONE NEL PRELIMINARE DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL DEFINITIVO - RICHIESTA DELL'ESECUZIONE SPECIFICA - PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428590-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - PREVISIONE NEL PRELIMINARE DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL PREZZO AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL DEFINITIVO - RICHIESTA DELL'ESECUZIONE SPECIFICA - PAGAMENTO DEL PREZZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto di trasferimento di una cosa determinata non è tenuto a pagare il prezzo, o a farne offerta nei modi di legge, quando tale pagamento, in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare, debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo, in quanto, in questa ipotesi, la sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo, promesso e non stipulato, deve essere emessa ed il pagamento del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 1940/82, mass n 419795; (V 1258/81, mass n 411838; (Conf 3813/81, mass n 414445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)