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Sez. 2, Sentenza n. 5242 del 30/07/1983 (Rv. 430122 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DA PARTE DEL RICHIEDENTE L'ESECUZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430122-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA DA PARTE DEL RICHIEDENTE L'ESECUZIONE - MODALITÀ.*

Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico prima dell'emanazione della sentenza costitutiva solo quando essa sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, se tale prestazione, per accordo fra le parti, debba essere eseguita al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva deve essere senz'altro emessa ed il pagamento o l'offerta del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Conf 3854/83, mass n 428776; (Conf 3692/83, mass n 428590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)