Sez. L, Sentenza n. 237 del 20/01/1975 (Rv. 373430 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - INOSSERVANZA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE CON RISERVA DELLE INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SUCCESSIVA AZIONE PER LA MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA - ESCLUSIONE DELL'ACQUIESCENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - INOSSERVANZA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE CON RISERVA DELLE INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SUCCESSIVA AZIONE PER LA MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA - ESCLUSIONE DELL'ACQUIESCENZA.*
La possibilita, per il lavoratore, di prestare validamente acquiescenza, con la accettazione della liquidazione offertagli, ad un licenziamento intimatogli in contrasto con la legge 15 luglio 1966 n 604, presuppone una dichiarazione espressa o anche tacita, ma comunque univoca, di rinunziare ai diritti derivanti dalla illiceita del licenziamento stesso. Pertanto, tale acquiescenza non sussiste nel caso in cui il dipendente, che ha accettato con riserva le indennita di fine rapporto, non le abbia poi, restituito malgrado abbia contestato formalmente la legittimita del recesso ed anzi con separato giudizio ne abbia richiesto la maggiorazione. Infatti questo recesso, essendo immediatamente efficace nonostante la sua illegittimita, attribuisce al lavoratore il diritto all'esatta liquidazione delle suindicate indennita, salvo il potere di richiedere successivamente la dichiarazione giudiziale di detta illegittimita, la quale, inoltre, se accertata, lasciava all'impresa, sotto il vigore dell'art 8 della legge citata (non ancora modificato dall'art 18 dello statuto dei lavoratori) la scelta tra la riassunzione del lavoratore e la conferma del licenziamento, con il pagamento della penale risarcitoria fissata dal giudice. (V 531/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)