Sez. 5, Sentenza n. 3422 del 22/03/2000 (Rv. 534993 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo dell'iscrizione annuale - Illegittimità - Richiesta di rimborso - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Contrasto di tale disposizione con il diritto comunitario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. La richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento, prevista dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e, quindi, espressamente riconosciuto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, senza che tale norma possa considerarsi incompatibile con i principi del diritto comunitario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)