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Sez. 5, Sentenza n. 11316 del 29/08/2000 (Rv. 539861 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione - Illegittimità - Rimborso - Decadenza triennale - Decorrenza dal giorno del pagamento.
Stato
decisa il 2000-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539861-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia CEE con sentenza 20 aprile 1993 (nelle cause riunite C.71/91 e C.178/91). La richiesta di rimborso di tale tassa è però soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, essendo tale norma di portata generale e formulata in modo tale da ricomprendere tutte le imposte erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'indebito pagamento, e quindi anche quando il contribuente abbia per un errore di fatto e di diritto ritenuto di adempiere ad una obbligazione tributaria. E tale termine non contrasta con le disposizioni comunitarie (questa norma del diritto italiano ha superato poi il vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sua sentenza 15 settembre 1998, nelle cause riunite 279/96 280/96 e 281/96).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)