Sez. 5, Sentenza n. 2680 del 17/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 266060 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Ricognizione fotografica positiva - Successiva ricognizione personale negativa - Prevalenza degli esiti della ricognizione fotografica - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
In tema di ricognizione di persone, il giudice, quando un riconoscimento, progressivamente sollecitato in forme diverse, abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale - alla quale il legislatore riconosce prevalente affidabilità - in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, nel privilegiare l'esito positivo di una ricognizione fotografica rispetto a quello negativo della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, ometteva di spiegare perché i risultati di quest'ultima potessero ritenersi non decisivi, affidandone la svalutazione esclusivamente alla discrasia temporale tra l'epoca di consumazione dei fatti e quella di esecuzione della stessa in sede di incidente probatorio, discrasia, di per sè sola, non rilevante, attesa la distanza tra i due momenti di appena tre mesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)