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Sez. 4, Sentenza n. 8272 del 13/01/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249659 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Riconoscimento fotografico positivo - Successiva ricognizione personale negativa - Valenza probatoria.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249659-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE

Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di <<violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità>> posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)