Sez. 2, Sentenza n. 43294 del 02/10/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 265078 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Riconoscimento fotografico - Successiva ricognizione personale con esito negativo in dibattimento - Prevalenza del primo atto - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone, con esito negativo, potrà essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari soltanto nel caso in cui emergano concreti elementi che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)