Sez. 5, Sentenza n. 44373 del 29/04/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265813 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Riconoscimento fotografico - Successiva ricognizione personale con esito negativo in dibattimento - Prevalenza del primo atto - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE
In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, dinanzi ad una ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni, avevano valorizzato l'esito positivo dell'individuazione effettuata a pochi giorni dai fatti, tenuto conto del lungo tempo trascorso prima della ricognizione, che aveva reso "del tutto normale lo svanire del ricordo").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)