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Sez. L, Sentenza n. 3020 del 27/02/2003 (Rv. 560757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Rapporto "interinale" - Nozione - Disciplina ex legge n. 196 del 1997 - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per superamento del termine convenuto - Riferimento al contratto di prestazione di lavoro temporaneo (cosidetto contratto - base) e non a quello di fornitura concluso con l'impresa utilizzatrice - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA

Il rapporto di lavoro "interinale", disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo ad un'impresa utilizzatrice e quello di prestazione di tale lavoro, con la scissione fra la gestione normativa e quella tecnico - produttiva del lavoratore; in tale ambito, peraltro, il contratto di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (cosiddetto contratto - base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento dell'impresa utilizzatrice alla sanzione - prevista dall'art. 10, terzo comma, della citata legge - della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, in caso di superamento del termine convenuto; ne consegue che, nell'ipotesi di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ha rilievo, ai fini predetti, unicamente il termine di cui al primo contratto, il cui contenuto è rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto - indivisibile - trilaterale, mentre sul lavoratore, attesa la sua posizione nel rapporto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 7, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)